Rilascio certificati ad uso privato
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni (art. 40 - DPR 445/2000).
Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Attenzione!Le amministrazioni pubbliche non possono chiedere certificati ai cittadini e la mancata accettazione dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art.4 della tariffa alleg. A al DPR 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16,00 + € 0,50 per ciascun documento.
Il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art.2 – DPR 445/2000).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 – DPR 445/2000) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.
Le dichiarazioni non necessitano dell’autenticazione della firma e sostituiscono a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
AUTOCERTIFICAZIONI:
I certificati sono disponibili in formato .pdf
- Per ogni certificato è possibile scaricare due versioni:
una da stampare e compilare a mano
una da compilare e stampare direttamente su computer.
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Certificazioni anagrafiche
Secondo disposizioni di legge