A chi è rivolto
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo.
Possono presentare la domanda le madri cittadine italiane, cittadine comunitarie e cittadine extracomunitarie in possesso di in possesso di titolo di soggiorno.
Descrizione
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Come fare
Cosa serve
Per conoscere i requisiti, i limiti reddituali e presentare domanda di assegno è necessario rivolgersi presso i seguenti CAAF:
- CAAF CISL - Vicenza
- CAAF CGIL - Vicenza
- CAAF ACLI- Vicenza
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Per conoscere i requisiti, i limiti reddituali e presentare domanda di assegno è necessario rivolgersi presso i seguenti CAAF:
- CAAF CISL - Vicenza
- CAAF CGIL - Vicenza
- CAAF ACLI- Vicenza
Contatti
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Argomenti:Pagina aggiornata il 22/05/2024