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Emergenza caldo, misure straordinarie, deroga automatica ai limiti acustici nei cantieri - Ordinanza Sindacale n. 15/2026

All'interno della notizia, cliccando sul titolo, si allega l'ordinanza sindacale n. 15/2026
Data:
Mercoledì, 15 Luglio 2026
Emergenza caldo,  misure straordinarie,  deroga automatica ai limiti acustici nei cantieri - Ordinanza Sindacale n. 15/2026

Descrizione


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE

l'Ordinanza della Regione del Veneto n. 58 del 16 giugno 2026, relativa alle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutte le attività lavorative svolte all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, ha introdotto modifiche agli orari delle attività lavorative che comportano un'esposizione prolungata al sole, inclusi i cantieri;

nello specifico il provvedimento regionale vieta, sull'intero territorio regionale, lo svolgimento di tali attività lavorative dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 14 luglio 2026 e fino al 31 agosto 2026, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";

CONSIDERATO CHE:

  • la situazione climatica attuale, caratterizzata da temperature elevate, rende necessaria l'adozione di misure volte a permettere lo svolgimento dell'attività lavorativa e a prevenire potenziali rischi per la salute, in particolare dei lavoratori che svolgono attività all'aperto, compresi i cantieri edili o assimilabili anche nel territorio del Comune di Quinto Vicentino;
  • è pertanto necessario prevedere una temporanea deroga al vigente Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, concedendo che l'orario di attivazione di macchinari rumorosi e di avvio di attività rumorose in cantieri edili od assimilabili sia anticipato rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, permettendo quindi di svolgere tali lavorazioni nelle ore caratterizzate dalle temperature minime per il periodo, limitatamente ai soli giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";

VISTA la nota di Confartigianato del 26-06-2026 nostro prot. 06468 del 26/06/2026

VISTE le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 19 giugno 2025, recepite con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 30 giugno 2025, n. 32, successivamente ratificato con Deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2025, n. 739;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 376 del 19 maggio 2026, che ha approvato lo schema di "Protocollo d'Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori", condiviso con INPS, INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, l'ANCI Veneto, gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto e le parti sociali;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 recante "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2023, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA la L. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

VISTO il DPCM 14.11.1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

VISTA la L.R. 10/05/1999, n. 21;

VISTI gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Quinto Vicentino, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 31-07-1996 è stato adottato il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale redatto dall’Ing. G. Dellai;

D I S P O N E   C H E

a partire dalla data di efficacia della presente Ordinanza e fino al 31 agosto 2026, limitatamente ai soli giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO":

1) i cantieri edili od assimilabili, compresi i cantieri di ristrutturazione, che prevedano l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di attività rumorose relative a lavori della Pubblica Amministrazione, di concessionari di pubblico esercizio e ai loro appaltatori e alla realizzazione di lavori di pubblica utilità, sono autorizzati in deroga al superamento dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale nei giorni feriali, compreso eventualmente il sabato o i giorni festivi ove già autorizzati, dalle ore 06:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

2) i cantieri edili od assimilabili, compresi i cantieri di ristrutturazione, che prevedano l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di attività rumorose non collegate ai lavori della Pubblica Amministrazione, ai concessionari di pubblico esercizio e ai loro appaltatori, sono autorizzati in deroga al superamento dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 06:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

3) le attività di cantiere dovranno in ogni caso attenersi scrupolosamente a tutte le altre disposizioni previste dalle autorizzazioni in deroga per i cantieri,  e dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

4) in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare";

5) per le attività lavorative all'aperto di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità, l'applicazione degli orari stabiliti dalla presente ordinanza è demandata al Datore di Lavoro, che dovrà valutarne la necessità e l'opportunità, basandosi anche sulla valutazione del rischio condotta ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e assicurandosi che siano applicate idonee misure organizzative ed operative atte a ridurre a un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature per i lavoratori impiegati in tali interventi;

6) le imprese e i gestori dei cantieri sono tenuti a dare massima diffusione al presente provvedimento tra il proprio personale e i subappaltatori.

 

D I S P O N E

 

che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

– Consorzio di Polizia Locale San Pietro in Gù;

– ARPAV – Dipartimento Provinciale di Vicenza;

– SISP ULSS 8  Pedemontana;

– SPISAL ULSS 8  Pedemontana;

– Albo Pretorio on-line del Comune di Quinto Vicentino .

A V V E R T E

– che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio;

– che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971, n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

– che, fatte salve le conseguenze previste per la violazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026, ai sensi degli artt. 7-bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL), per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

D I S P O N E

– che la presente Ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Quinto Vicentino (VI) e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

– che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale nonché, ove se ne ravvisi la necessità, ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

I N F O R M A

– che gli atti sono depositati presso gli uffici del Servizio Tecnico del Comune di Quinto Vicentino, siti in Piazza IV Novembre, 2 – 36050 Quinto Vicentino (VI);

– che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, è  l’Arch. Monica Franco, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Quinto Vicentino (VI)

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Arch. Monica Franco


Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

15/07/2026 12:11




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