Il testo del quesito referendario è il seguente:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del
30 ottobre 2025?»
Quando si vota?
Le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER IL REFERENDUM
Per gli elettori residenti all’estero c'è la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore entro il prossimo
24 gennaio 2026, utilizzando il modello allegato in basso e qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Elettori temporaneamente residenti all'estero L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge
3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18
febbraio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
Per quanto attiene ai contenuti la dichiarazione di opzione va necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore e deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, si allega a fondo pagina il modello.
La dichiarazione va inviata all'indirizzo mail:
demografici@comune.quintovicentino.vi.it
Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minima di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Voto domiciliare per elettori affetti da disabilità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
Al referendum si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile”
anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.
L’elettore interessato deve far pervenire al Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora
fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.
Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori con disabilità su richiesta da far pervenire al Comune il prima possibile, si organizzeranno servizi di trasporto in base alle domande pervenute. Ai sensi, poi, dell’art. 55 del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge
5 febbraio 2003, n. 17, e dell’art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, i cittadini con disabilità impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore con disabilità.
Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali
- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (venerdì 20 e
sabato 21 marzo), dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni della votazione (22 - 23 marzo) per tutta la durata delle operazioni di votazione.