Ordinanza n. 8
Quinto Vicentino, lì 30/09/2024
Protocollo n. 0008642
OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL’ATMOSFERA.
PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025
IL SINDACO
Premesso che:
il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell’inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell’ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
Preso atto che:
la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM10 sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM10, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM10;
- l’attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM10 sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 μg/m3 secondo il seguente schema:
- LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
- LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
- LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
- rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall’Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l’obbligatorietà dell’applicazione dell’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, in particolare con l’adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Quinto Vicentino risulta ora inserito nella zona “IT0524 - Zona Pedemontana” nell’ambito del PRTRA;
Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l’esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;
Visti:
- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192’’, in particolare l’art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR “Attuazione del decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell’11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: “i veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale”;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”;
- L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell’incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e dall’Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che fornisce alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nela DGRV 238/2021, avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- L’art. 50, c. 10, e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Valutati gli esiti del T.T.Z. del 13/09/2024 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;
Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:
ORDINA
l’istituzione per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025 degli obblighi e divieti di seguito indicati.
A - MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE:
A1) divieto di transito in tutte le strade urbane comunali (all. B DGR n. 238 del 2 marzo 2021) secondo la seguente articolazione:
A1a) In assenza di allerta (LIVELLO VERDE) dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, per i seguenti veicoli:
A1aa) Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo Codice della Strada”), classificati “EURO 0” ed “EURO 1” ALIMENTATI A BENZINA o classificati “EURO 0”, “EURO 1”, “EURO 2”, “EURO 3” ed “EURO 4” AD ALIMENTAZIONE DIESEL e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
A1ab) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;
A1ac) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall’art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” classificati “EURO 0”;
A1b) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO), fermi restando i divieti di cui al livello di allerta VERDE sopra riportati, il divieto di transito dalle ore 08,30 alle ore 18,30, tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, è esteso ai seguenti veicoli:
A1ba) Autoveicoli categoria M classificati “EURO 2” ALIMENTATI A BENZINA e autoveicoli classificati “EURO 5” AD ALIMENTAZIONE DIESEL, non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
Ab2) Ciclomotori e motoveicoli categoria L come individuati dall’art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” classificati “EURO 1”;
A1c) AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO), fermi restando i divieti di cui ai precedenti livelli di allerta VERDE e ARANCIO sopra riportati, il divieto di transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30, tutti i giorni di allerta, è esteso ai veicoli categoria N classificati “EURO 5” AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporto pubblico;
B - MISURE ESTESE ALL’INTERO TERRITORIO:
In tutto il territorio comunale è fatto divieto:
B1) Di mantenere acceso il motore:
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici;
B2) Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all’aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d’artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento all’ecocentro comunale di via XX Settembre;
C - MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:
C1) l’obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica “E” di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:
C1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base all’art. 3 del DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
- 1 – residenza e assimilabili;
- 2 – uffici e assimilabili;
- 4 – attività ricreative e assimilabili;
- 5 – attività commerciali e assimilabili;
- 6 – attività sportive;
C1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;
C2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:
C2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);
C2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;
D - MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO:
l’istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, nel periodo dal 1° ottobre 2024 al 15 aprile 2025 in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.
E - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):
Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti A1b, A1c, C2b e D, diverrà efficace al raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante:
INVITA
La cittadinanza:
- ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
- limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;
- limitando l’apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
- limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
- limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l’utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.
INFORMA
La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:
- il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
- visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria (“Euro 0” – “Euro 1” – ecc.) di appartenenza dell’autoveicolo.
- la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il “Bollettino livelli di allerta PM10” nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì`. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
- Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: http://aria.provincia.vicenza.it/
ECCEZIONI
I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
- I veicoli alimentati a benzina o a gasolio dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica GPL o gas metano;
- Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del COESPU, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell’art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;
- I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; i veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un’ora prima e un’ora dopo l’apertura e la chiusura delle attività; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
- Gli autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole. I bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che regola l’accesso dei bus turistici;
- I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- I veicoli degli Enti Locali; AGSM AIM S.p.A.; Viacqua S.p.A.; SORARIS S.p.A. (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d’appalto dal Comune previa esposizione di una nota del Comune); U.L.S.S; ARPAV; Poste; ENEL; IPAB; Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell’acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, solamente per sopralluoghi di carattere di urgenza; i veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell’ambito dell’elencazione di cui all’art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.” (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d’informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;
- I veicoli utilizzati per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico; i veicoli in uso a donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;
- I veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
- I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
- I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
- I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
- I veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell’uso collettivo dell’auto e per incentivare l’adozione di piani di mobility management aziendale;
- I veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;
- I veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
- I veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d’accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d’accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
- I veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nel mercato settimanale, limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento (con l’invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli);
- I veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz’ora dopo e la mezz’ora prima l’orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);
- I veicoli condotti da ultrasessantacinquenni che il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
- I veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
- I veicoli in uso a lavoratori, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa -lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l’orario di lavoro l’autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;
- I veicoli condotti da persone con ISEE in corso di validità, pari o inferiore a € 16.700,00, muniti dell’attestato ISEE in corso di validità da esibire in caso di accertamento;
- I veicoli commerciali alimentati a gasolio, classificati Euro 3 e Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8.30 alle 9.30. I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;
- I veicoli afferenti ad attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30;
- I veicoli aderenti al progetto "MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e successive disposizioni attuative regionali, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 8.), tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.
L’autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.
Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76, comma 1 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
SANZIONI
Chiunque violi le disposizioni:
- di cui al punto A1 e relativi sottopunti, del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S. (tali obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento);
- di cui ai punti successivi del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale.
DISPONE
- Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e negli spazi di pubblica affissione nonché nel sito internet comunale comune.quintovicentino.vi.it ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- Che il presente provvedimento venga trasmesso:
- alla Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- alla Direzione Generale dell’ULSS n. 8 Berica, Viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza;
- ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
- alla Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
- alla Questura di Vicenza, Viale G. Mazzini 213, 36100 Vicenza;
- al Comando dei Carabinieri di Sandrigo;
- ai Vigili del Fuoco, Via C. Farini 16, 36100 Vicenza;
- alla Società Vicentina Trasporti s.r.l.;
- alla società Soraris s.p.a.;
- a Confesercenti di Vicenza;
- a Confcommercio di Vicenza;
- a Confartigianato di Vicenza;
- ad Apindustria di Vicenza;
- all’Associazione Artigiani di Vicenza;
- all’Associazione Industriali di Vicenza.
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.
IL SINDACO
Dott. Stefano Ferrarini
Documento firmato digitalmente