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Come Fare Per
Separazioni e divorzi
Come Fare:
La Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) “Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio”, ha introdotto nuove modalità di separazione e divorzio.
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
- Iscrizione dell’atto di matrimonio
- Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: quintovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
Per gli avvocati che non rispettano il termine dei 10 giorni per l’invio dell’accordo al Comune di Quinto Vicentino sono previste le seguenti sanzioni ex art. 6 co. 4 legge 10 novembre 2014 n. 162:
- ritardo da 11 a 30 giorni € 2.000,00,
- ritardo da 31 a 60 giorni € 5.000,00,
- ritardo oltre 60 giorni: € 10.000,00;
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio),
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero,
- residenza di uno dei coniugi.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.
Per ricevere informazioni e comparire per la separazione ed il divorzio è necessario contattare l’Ufficio di Stato Civile (vedasi orari di ricevimento al pubblico).
E-mail:
demografici@comune.quintovicentino.vi.it
PEC: quintovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
Tel. 0444/584211 INT.2 - Fax 0444/357388
Dove Rivolgersi:
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva (vedi dettaglio e orario di apertura)
Documenti allegati:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per SEPARAZIONE (31,55 KB)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per DIVORZIO (31,99 KB)
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